• 2 Febbraio 2026

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Venezia-Bari, Litteri squalificato per un turno: respinto il ricorso d’urgenza arancioneroverde

Niente da fare per Gianluca Litteri, squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo la simulazione avvenuta nel corso di Venezia-Bari che ha portato all’espulsione dello stesso attaccante per doppio giallo: “Il Giudice sportivo, premesso che: al 20° del secondo tempo, l’Arbitro sanzionava il calciatore Litteri Gianluca (soc. Venezia) con un’ammonizione per “simulazione all’interno dell’area di rigore”; il calciatore, già ammonito nel corso della gara, veniva conseguentemente espulso; a mezzo mail ritualmente pervenuto alle ore 12.03 del giorno 5 febbraio 2018, la soc. Venezia richiedeva ex art. 35, n. 1.3 CGS l’esame di immagini televisive, contestualmente trasmesse, al fine di dimostrare che il calciatore non si era in alcun modo reso responsabile della simulazione erroneamente ravvisata dall’Arbitro e ad escludere pertanto la consequenziale sanzione disciplinare; osserva che la vigente normativa (art. 35, n. 1.3 CGS) consente alla società interessata (e/o calciatore) di richiedere al Giudice sportivo, in perfetto  arallelismo con analoga facoltà spettante al Procuratore federale, l’esame di immagini televisive (o di filmati) al fine di dimostrare che l’interessato “non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’Arbitro”, con la precisazione (ibidem, nn. 1 e 2) che non ogni simulazione costituisce una “condotta  gravemente antisportiva”, ma soltanto quella da cui scaturisce l’assegnazione di un calcio di rigore ovvero che determina l’espulsione “diretta” del calciatore avversario; l’evidente tassatività di tale elencazione esclude che il Giudice sportivo possa estendere in via analogica l’utilizzabilità della “prova televisiva” ad una fattispecie, quale quella in esame, carente dei presupposti normativi in quanto concretatasi in una “semplice” ammonizione, da cui è derivato il provvedimento di espulsione non quale conseguenza “diretta”, ma per effetto di una precedente analoga sanzione; delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla società Venezia Calcio”

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