In attesa di avere i chiarimenti e i dettagli dell’operazione Vicenza di Renzo Rosso, intendiamo rispondere alle richieste che ci sono pervenute da più parti in queste ore riguardanti cosa sia dal punto di vista normativo il titolo sportivo.
A pagina 8 della Valutazione Azienda sportiva calcistica del Tribunale di Vicenza elaborata da Saverio Mancinelli, che alleghiamo qui sotto, si spiega quanto segue: “Per quanto attiene le società calcistiche, occorre evidenziare che il valore del patrimonio risulta composto, oltre che da attività materiali in senso lato (immobilizzazioni), materiali di consumo, indumenti sportivi) e immateriali (diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, struttura ed organizzazione del settore giovanile, marchi…) iscritte in bilancio, anche da una voce non valutabile e non iscrivibile in bilancio, ossia il titolo sportivo”
Poi si entra nel dettaglio: “Il titolo sportivo (….) identifica il merito sportivo, ossia la posizione acquisita dalla società sul campo nel corso del campionato e consiste nel riconoscimento da parte della Figc delle condizioni tecniche sportive che consentono, ricorrendo vari requisiti federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato di calcio (Serie A, B, C, etc….)
E ancora: “Il titolo sportivo, che astrattamente e in senso aziendalistico potrebbe essere assimilato ad un avviamento non valorizzabile, non può essere oggetto di stima e di cessione a terzi, ma solo ed eventualmente essere attribuito dalla Figc ad una diversa società. Il titolo riflette, quindi, una qualità del soggetto affiliato, sintetizzando il possesso di determinati requisiti e concorrendo i quali quel soggetto ha titolo a partecipare alla competizione sportiva di competenza. In una parola non è azzardato ritenere che il titolo sportivo esprima un valore partecipativo, in ragione del quale la società affiliata si vede riconosciuto il diritto a essere parte della Figc e di partecipare al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il titolo sportivo, riferibile ad ogni compagine societaria, sottendo il possesso dei requisiti che ne legittimano l’affiliazione alla Figc e, di conseguenza, la qualità, al suo interno, di soggetto dell’ordinamento sportivo, per ciò stesso risultando incedibile e insuscettibile di valutazione economica”.
Più in basso, si spiega quello che accadrà alla matricola del Vicenza, che non verrà iscritta al prossimo campionato, visto che Renzo Rosso non si farà carico dei contratti del Vicenza Calcio e utilizzerà il titolo sportivo del Bassano, cambiandone poi denominazione sociale: “La dichiarazione di fallimento comporta l’automatica revoca dell’affiliazione alla Figc e solo in caso di esercizio provvisorio il titolo sportivo viene temporaneamente congelato fino alla fine del campionato fino al 30 giugno per l’articolo 16 delle Noif”
