Arrivano le decisioni del Tribunale Federale Nazionale sulla vicenda tesseramento di Tommaso Rossi, per il quale era stato deferito Mauro Milanese e la Triestina per responsabilità diretta. Quattro mesi di inibizione per Milanese più un’ammenda per il club: “La Segreteria della FIGC – Settore Giovanile e Scolastico, con nota del 5 marzo 2018 notiziava la Procura Federale, per le valutazioni di competenza, che la Società US Triestina Calcio 1918 Srl a far data dal 3 agosto 2017 aveva tesserato il giovane calciatore Rossi Tommaso (nato il 17 maggio 2002 e residente nel Comune di Este, in Provincia di Padova), in presunta violazione dell’art. 40, comma 3 NOIF; si precisava nello scritto che la Società, ai fini del tesseramento in oggetto, non aveva presentato alla Presidenza Federale l’istanza di deroga prevista dalla suddetta norma. La Procura Federale, aperto il fascicolo ed avviate le opportune indagini, accertava che il calciatore di che trattasi era stato in effetti tesserato dalla Società US Triestina Calcio 1918 Srl nella stagione sportiva 2017/2018 con decorrenza dal 3 agosto 2017 e che aveva disputato 29 incontri con la squadra partecipante al Campionato Nazionale Serie C Under 17; tale tesseramento era avvenuto senza che fosse comprovata la residenza del nucleo familiare di appartenenza del calciatore da almeno sei mesi nella regione della Società e, comunque, senza il parere favorevole del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica, sicché risultava violata la norma di riferimento, contenuta nell’art. 40 comma 3 NOIF. Acquisiti (oltre alla nota sopra indicata) l’atto di tesseramento del calciatore, i certificati di residenza e dello stato di famiglia dello stesso, le 29 distinte delle gare alle quali il calciatore aveva preso parte, la Procura Federale, in data 6 agosto 2018, deferiva a questo Tribunale il calciatore Tommaso Rossi ed i Sigg.ri Mauro Milanese, amministratore unico e legale rappresentante della Società US Triestina Calcio 1918 Srl, Mauro Cerne e Francesco Macrì, nella loro qualifica di dirigenti della Società e per le funzioni di sottoscrittori delle distinte delle gare della squadra della US Triestina Calcio 1918 Srl, nelle quali figurava il nominativo del Rossi; queste le contestazioni: al Rossi ed al Milanese, violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS – FIGC in relazione all’art. 40 comma 3 NOIF; al Cerne ed al Macrì, violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS – FIGC in relazione agli artt. 39 e 61 commi 1 e 5 NOIF. Veniva, altresì, deferita la Società US Triestina Calcio 1918 Srl ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS – FIGC per le violazioni ascritte al suo presidente ed ai propri tesserati”.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare respinge il deferimento a carico di Rossi Tommaso, Cerne Mauro e Macrì Francesco, che proscioglie; accoglie il deferimento a carico di Milanese Mauro, nella qualità, al quale infligge l’inibizione di mesi 4 (quattro); accoglie il deferimento a carico della Società US Triestina Calcio 1918 Srl, alla quale infligge l’ammenda di € 3.000,00 (tremila).