• 11 Aprile 2026

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Arzignano – Vicenza, bestemmie e offese all’arbitro: Chilese e Serafini inibiti fino al 3 gennaio

Stangata del giudice sportivo sull’Arzignano dopo il derby perso col Vicenza di lunedì sera

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 GENNAIO 2023
CHILESE LINO (ARZIGNANO V.)
A) per avere, al termine della gara, fatto accesso sul terreno di gioco, nonostante non fosse inserito nella distinta gara ufficiale, e tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’Arbitro in quanto, si avvicinava allo stesso costringendolo a fermarsi e, con tono minaccioso contestava il suo operato pronunciando frasi offensive nei suoi confronti;

B) per avere, nella circostanza di cui al capo A) esternato pubblicamente diverse espressioni blasfeme;
C) per avere reiterato i predetti comportamenti di cui ai capoversi A) e B) una volta che l’Arbitro si accingeva a prendere l’auto e tentava di uscire dal cancello dello stadio.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 36, comma 2, lett a) C.G.S., 37 C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022, valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la gravità della condotta, considerati il ruolo ricoperto dal soggetto sanzionato e la sanzione minima edittale prevista (referto arbitrale, r. proc. fed., r.c.c.).
SERAFINI MATTIA (ARZIGNANO V.)
A) per avere, al termine della gara, fatto accesso nel recinto di gioco, nonostante non fosse inserito nella distinta gara ufficiale e tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’Arbitro in quanto, si avvicinava allo stesso costringendolo a fermarsi e, con tono minaccioso contestava il suo operato pronunciando frasi offensive nei suoi confronti;
B) per avere, nella circostanza di cui al capoverso A) esternato pubblicamente, diverse espressioni blasfeme;
C) per avere, fatto accesso nel corridoio degli spogliatoi ove, ad alta voce, contestava ancora l’operato dell’Arbitro, sebbene in sua assenza, ripetendo frasi blasfeme;
D) per avere reiterato i predetti comportamenti di cui ai capoversi A) e B) e C) una volta che l’Arbitro si accingeva a prendere l’auto e tentava di uscire dal cancello dello stadio.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 36, comma 2, lett a) C.G.S., 37 C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022, valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la gravità della condotta, considerati il ruolo ricoperto dal soggetto sanzionato e la sanzione minima edittale prevista (referto arbitrale, r. proc. fed., r.c.c.).

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