€ 200 TRIESTINA per avere i propri sostenitori, presenti nella Curva Est, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni dello Stato, al 16° minuto del primo tempo per tre volte ed al 36° minuto del secondo tempo per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).