• 8 Novembre 2025

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Vicenza-Padova, multa a entrambe le società: le motivazioni

Arriva il comunicato del giudice sportivo dopo Vicenza – Padova. Multa di 1000 euro al club di viale Rocco. AMMENDA € 1.000,00 PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, al 51° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze ed un altro sul terreno di gioco, causando un ritardo nella ripresa della gara, con conseguente prolungamento del recupero di circa un minuto da parte dell’Arbitro; 2. divelto tredici seggiolini posti nel Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che dall’uso del materiale pirotecnico non sono derivate ulteriori conseguenze dannose (oltre il sopra indicato ritardo) e che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 600,00

L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, durante l’ingresso in campo delle squadre, un fumogeno nel recinto di gioco ed un altro sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

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