Il giudice sportivo ha comminato un’altra multa al Venezia. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, lanciato, sul terreno di giuoco, un fumogeno che costringeva l’Arbitro a interrompere la gara per circa venti secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.