Arrivano le decisioni del giudice sportivo dopo l’ultimo turno di playout. Trecento euro di multa al Trento, con le seguenti motivazioni: ” per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei calciatori avversari, al 6°minuto e 9°minuto del secondo tempo, ripetendoli durante il secondo tempo sino alla realizzazione della rete del pareggio.
Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. c.c.)”