Arrivano le decisioni del giudice sportivo in vista della finale di ritorno Venezia-Cremonese. Nessuno squalificato e multa a entrambe le società
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.
b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, prima della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni che costringevano l’Arbitro a ritardare l’inizio della gara di circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)
CGS.