Altra multa per il Venezia di 1500 euro comminata dal giudice sportivo “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore, due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.